Telemarketing non più “selvaggio”?!

Con l’accreditamento del nuovo Organismo di Monitoraggio (OdM) si completa l’iter per la piena applicazione del Codice di Condotta che regola le attività di teleselling (l’insieme di attività che hanno per obiettivo finale la vendita telefonica dei prodotti o servizi aziendali a un target selezionato di potenziali clienti) e telemarketing (attività di promozione in una progressione che va dal semplice far conoscere a potenziali clienti il proprio catalogo di prodotti e servizi al concludere effettivamente le vendite).

Il Codice di condotta pubblicato con Provvedimento del Garante il 7 marzo scorso (doc. web n. 9993808), si compone di 19 articoli e risponde alla finalità di promuovere la responsabilizzazione (c.d. accoutability) potendo dimostrare la conformità dei trattamenti dei dati, posti in essere dai titolari e/o dai responsabili del trattamento che vi aderiscano, aumentando così la certezza del diritto e rafforzando la fiducia degli interessati in ordine alla correttezza del trattamento dei dati che li riguardano.

La nomina dell’Organismo di Monitoraggio accreditato è, a parere del Garante, in grado di svolgere con competenza, imparzialità ed indipendenza i compiti di controllo sull’applicazione del Codice da parte delle società che vi aderiranno.

Tra gli impegni assunti da coloro che aderiranno al Codice si evidenziano l’adozione di misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing. Dovranno, infatti, essere raccolti specifici consensi per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.), le persone contattate dovranno essere informate in maniera precisa sull’utilizzo dei dati che li riguardano, e dovrà essere loro assicurato il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati, come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR). Da ultimo, ma primo per valutare l’importanza della novità, le società avranno l’obbligo di effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgano trattamenti automatizzati che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali (come, ad esempio, la profilazione).

Poiché non esiste regola senza sanzione, il Codice di condotta stabilisce l’applicazione di una penale o, in alternativa, la mancata corresponsione della provvigione per ogni contratto stipulato a seguito di un contatto promozionale senza consenso.

Con l’auspicio che questo Codice possa fare del teleselling in tutte le sue forme (finalmente!) una pratica commerciale corretta, è importante da parte dei cittadini l’attività di segnalazione di ogni violazione….

Prevenire è meglio che curare. Sempre

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