Premessa: la formazione prima di essere obbligatoria è necessaria. Sempre.
Il riferimento normativo in cui cercare la risposta alla domanda è l’art. 29 del G.D.P.R. che recita: “Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”.
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