Con campagne di marketing capaci di suscitare più preoccupazione che rassicurazione, è partito l’assalto alla diligenza nel mondo del web.
Il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, entrato in vigore il 16 luglio 2022, stabilisce regole specifiche in tema di “requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi” (ivi compresi i siti web ma esclusivamente per e-commerce e servizi di trasporto) con decorrenza odierna 28 giugno 2025; il decreto recepisce la direttiva europea n. 882 del 2019.
La nuova normativa impone a specifiche tipologie di servizio o attrezzature o applicazioni: servizi di trasporto pubblico e privato, e-commerce con navigazione su internet o mediante App, lettori di libri elettronici e-book, strumenti informatici hardware e software nonché terminali per comunicazione e/o pagamento a favore dei consumatori, servizi bancari, canale di emergenza “112”.
L’aggiornamento dei siti web agli standard di accessibilità NON riguarda tutte le aziende ma in particolare i servizi di trasporto (in virtù della specifica indicazione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera c, punto 1, del d.lgs. 82/2022). Inoltre, sono escluse dall’obbligo le “microimprese” come si vedrà in seguito.
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